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Regolamento

Art. 1 -
Oggetto del regolamento


  1. Il presente regolamento concerne attribuzioni, gestione e funzionamento del Dipartimento di Musica e Spettacolo, in conformità  alla normativa vigente.


- Art. 2 -
Funzioni del Dipartimento

  1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività  di ricerca nei settori scientifico-disciplinari di propria competenza, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo docente e ricercatore ad esso afferente, sia per quanto attiene ai temi della stessa sia per quanto attiene ai metodi.

  2. Il Dipartimento collabora con le Facoltà , i Corsi di studio, le Scuole di specializzazione e dirette a fini speciali all'organizzazione e allo svolgimento dell'attività  didattica.

  3. Il Dipartimento organizza ovvero concorre all'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei Dottorati di ricerca di propria competenza.

  4. Al Dipartimento sono affidati, di norma, i programmi di ricerca nei settori scientifici di sua competenza, che si svolgono nell'Università .

  5. Al Dipartimento è affidata, di norma, l'esecuzione delle attività  di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione.


- Art. 3 -
Organi del Dipartimento


  1. Sono organi del Dipartimento il Direttore, la Giunta e il Consiglio.


- Art. 4 -
Direttore del Dipartimento


  1. Il Direttore del Dipartimento è eletto dal Consiglio – fra i professori di ruolo e fuori ruolo per raggiunti limiti di età , di norma di 1a fascia, afferenti al Dipartimento – a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni e a maggioranza relativa nelle successive, ed è nominato con decreto rettorale. La votazione deve ritenersi valida se vi ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto.

  2. Il Direttore resta in carica per tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

  3. Il Direttore del Dipartimento:

    a) rappresenta il Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta, cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati e la conservazione dei relativi verbali ed è responsabile della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento stesso, anche se concernente l'attività  didattica e scientifica di altri docenti e ricercatori;

    b) promuove le attività  del Dipartimento, vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, di leggi, statuti e regolamenti e tiene rapporti con gli altri Organi accademici;

    c) predispone i bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre al Consiglio per l'approvazione;

    d) predispone, quando occorre, gli atti necessari ad individuare i bisogni di risorse finanziarie, umane e di spazi, secondo quanto previsto dalle norme e disposizioni vigenti;

    e) propone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento e promuove l'eventuale organizzazione di centri di studio e laboratorii, anche in comune con altri Dipartimenti della stessa o di altra Università  italiana o straniera o con il Consiglio Nazionale delle Ricerche o con altre istituzioni scientifiche, ed eventualmente promuove convenzioni tra le Università  e gli Enti interessati;

    f) mette a disposizione dei docenti e dei ricercatori i mezzi e le attrezzature necessarie per la preparazione dei dottorandi di ricerca e per consentire la preparazione delle tesi di laurea e degli esami finali di diploma assegnati dai Corsi di studio;

    g) ordina strumenti, lavori, materiale anche bibliografico e quant'altro occorra per il buon funzionamento del Dipartimento e dispone il pagamento delle relative fatture, sempre fatta salva l'autonomia dei gruppi di ricerca nella gestione dei fondi loro specificamente assegnati; registra il materiale inventariabile, anche acquistato da assegnatari di fondi finalizzati, sull'inventario generale del Dipartimento, ovvero su altri appositi inventari ove previsti da Enti finanziatori;

    h) cura che il personale tecnico-amministrativo svolga correttamente i compiti assegnatigli;

    i) designa il docente incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento, dandone comunicazione al Rettore.

  4. Il docente di 1a fascia più anziano di nomina, almeno 30 giorni prima della scadenza del Direttore e non prima del 90° giorno dalla stessa scadenza, convoca il Consiglio del Dipartimento per il rinnovo della carica. Lo stesso docente provvede alla convocazione nell'ipotesi che il Direttore cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, entro 30 giorni dalla data di cessazione.


- Art. 5 -
Giunta


  1. La Giunta del Dipartimento è composta dal Direttore che la presiede, da due professori di 1a fascia e da pari numero sia di professori di 2a fascia sia di ricercatori, e dal segretario amministrativo con voto consultivo. Fa parte della Giunta, altresà¬, un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.

  2. L'elezione dei membri della Giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti, convocate dal Direttore, e deve ritenersi valida se vi ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto.

  3. Gli incaricati di insegnamento fino alla loro cessazione hanno elettorato attivo per la componente relativa ai professori di 2a fascia.

  4. In caso di parità  di voti, è eletto il più anziano di nomina; in caso di ulteriore parità , il più anziano di età .

  5. Contro i risultati è ammesso ricorso al Rettore, entro cinque giorni dall'elezione.

  6. La nomina dei componenti elettivi della Giunta è disposta dal Direttore del Dipartimento.

  7. Nel caso di dimissioni, di decadenza o comunque di cessazione, all'eletto subentra, per lo scorcio del mandato, il primo dei non eletti; qualora la graduatoria degli eletti sia esaurita, si procederà  ad elezioni integrative.

  8. La Giunta dura in carica per tre anni accademici: il rinnovo è contemporaneo per tutte le componenti.

  9. Alla Giunta del Dipartimento competono le seguenti attribuzioni:

    a) collabora con il Direttore del Dipartimento nelle funzioni di cui alle lettere b, c, d, e, f, h del precedente art. 4, comma 3;

    b) affida ai professori di ruolo di 1a e di 2a fascia gli insegnamenti nei corsi di Dottorato di ricerca, valutando le richieste degli stessi, fermo restando che a parità  di qualificazione nell'area disciplinare prevale per l'affidamento dell'insegnamento il professore di 1a fascia;

    c) esercita a titolo deliberativo le funzioni eventualmente ad essa delegate dal Consiglio.


- Art. 6 -
Consiglio di Dipartimento


  1. Del Consiglio di Dipartimento fanno parte i professori di ruolo e fuori ruolo per raggiunti limiti di età , gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i ricercatori afferenti al Dipartimento e il Segretario amministrativo, nonché, fino alla loro cessazione, i professori incaricati

  2. Fanno inoltre parte del Consiglio di Dipartimento una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, una rappresentanza dei dottorandi ed una rappresentanza degli studenti. Il numero dei componenti di ogni rappresentanza è definito come segue:

    a) personale tecnico-amministrativo: quattro;
    b) dottorandi: uno;
    c) studenti: due.

  3. In caso di parità  di voti, si adottano i seguenti criteri:

    - per le rappresentanze di cui al punto 2a, è eletto il più anziano di nomina e, in caso di ulteriore parità , il più anziano d'età ;
    - per le rappresentanze di cui al punto 2b, è eletto il più anziano quanto ad immatricolazione ad uno dei Dottorati di ricerca facenti capo al Dipartimento;
    - per le rappresentanze di cui al punto 2c, è eletto il più giovane quanto ad iscrizione universitaria; a parità  di anzianità  d'iscrizione, il più giovane di età .

  4. Contro i risultati è ammesso ricorso al Rettore, entro cinque giorni dall'elezione.

  5. Le votazioni delle rappresentanze di cui ai punti 2a e 2b devono intendersi valide se vi abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto.

  6. Le rappresentanze di cui ai punti 2a e 2b durano in carica un triennio; quelle di cui al punto 2c un biennio. In caso di rinuncia, o comunque in ogni ipotesi di cessazione, l'integrazione della rappresentanza, per lo scorcio del mandato, avviene attraverso surrogazione secondo le graduatorie dei non eletti.

  7. I criteri per definire l'elettorato attivo e passivo degli studenti al Dipartimento vengono deliberati dal Consiglio.

  8. La nomina dei componenti elettivi del Consiglio è disposta dal Direttore del Dipartimento.

  9. Il Consiglio:

    a) detta i criteri generali per
    - l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per le sue attività  di ricerca;
    - l'impiego coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti di dotazione;

    b) approva le proposte formulate dal Direttore di cui ai punti c, d, e del precedente art. 4, comma 3;

    c) su proposta del Collegio dei docenti di Dottorato, approva l'impiego delle risorse necessarie per l'attuazione dei Dottorati di ricerca;

    d) formula le richieste di posti di ruolo docente e ricercatore, che vengono trasmesse alle Facoltà  sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca, affinché la Facoltà  le coordini con le esigenze didattiche;

    e) propone alle Facoltà  la destinazione dei posti di ruolo ai settori scientifico-disciplinari di competenza e redige un parere articolato sui candidati alla copertura degli stessi posti di ruolo;

    f) esprime, per i settori scientifico-disciplinari di competenza del Dipartimento, pareri sull'assegnazione degli incarichi didattici da parte delle Facoltà ;

    g) dà  pareri sull'istituzione, la soppressione o la modificazione delle discipline del Regolamento didattico d'Ateneo riferibili ai settori scientifico-disciplinari del Dipartimento;

    h) dà  pareri in ordine ai professori a contratto e ai tecnici a contratto per l'uso di attrezzature scientifico-didattiche di particolare complessità ;

    i) esprime parere sulla congruità  scientifica delle richieste di afferenza al Dipartimento presentate dai docenti e ricercatori, secondo i criteri di cui all'art. 10, comma 3;

    l) propone convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari;

    m) collabora con gli organi di governo dell'Università  e gli organi di programmazione nazionale, regionali e locali, all'elaborazione ed all'attuazione di programmi d'insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti ad esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali d'alta specializzazione e di educazione permanente;

    n) delibera – su proposta del Direttore –, in un'adunanza convocata entro 30 giorni dall'inizio del mandato, in merito all'eventuale costituzione di Sezioni, ove le reputi necessarie quali articolazioni funzionali del progetto scientifico complessivo del Dipartimento, come specificato nell'art. 7;

    nbis) nomina – su proposta del Direttore –, in un'adunanza convocata entro 30 giorni dall'inizio del mandato, i responsabili scientifici e i componenti dei gruppi di lavoro dei Centri dipartimentali, ove costituiti, a norma dei rispettivi regolamenti interni; di norma, dalla carica di responsabile scientifico dei Centri è escluso il Direttore in carica;

    o) approva il regolamento di funzionamento del Dipartimento e ogni sua eventuale modifica;

    p) può proporre la disattivazione del Dipartimento;

    q) può delegare proprie attribuzioni alla Giunta, secondo le modalità  e i criteri previsti dallo Statuto generale d'Ateneo, con esclusione di quelle di cui ai punti (a), (b), (c), (d), (e), (g), (l), (n), (nbis), (o), (p).

  10. Per le attribuzioni di cui al punto (a) del precedente comma, partecipano alle adunanze del Consiglio i professori di ruolo, i ricercatori confermati, gli assistenti nonché, fino alla loro cessazione, i professori incaricati; per quelle di cui ai punti (d) ed (e), limitatamente al parere articolato sui candidati alla copertura dei posti di ruolo docente, partecipano i soli componenti della fascia o superiori; per quelle di cui al punto (p), partecipano i professori di ruolo, i ricercatori e gli assistenti, e la deliberazione deve essere assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

  11. Il Consiglio è convocato dal Direttore quando se ne presenti la necessità  o quando almeno un terzo dei membri ne faccia motivata richiesta scritta. Il Direttore inserisce nell'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da almeno quattro componenti del Consiglio.

  12. Le sedute sono valide con la presenza della metà  più uno dei componenti dedotti gli assenti giustificati, e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla votazione; in caso di parità  di voti, prevale il voto del Presidente.

  13. Delle adunanze del Consiglio viene redatto verbale, firmato dal Direttore e dal Segretario. L'originale del verbale resta a disposizione presso la direzione del Dipartimento; estratti dello stesso vengono trasmessi ai Presidi delle Facoltà , ai Presidenti dei Consigli di corso di studio e al Rettore per gli adempimenti di competenza. Per l'esame di determinati argomenti il Consiglio può, inoltre, sentire persone ad esso estranee ritenute particolarmente qualificate.

  
- Art. 7 –
Sezioni

  1. Le eventuali Sezioni sono costituite dal Consiglio di Dipartimento (art. 6, comma 9n). Di norma, ciascuna Sezione raggrupperà  tutti i docenti e ricercatori di ruolo afferenti ad uno o più settori scientifico-disciplinari. Le Sezioni non possono avere in alcun caso autonomia amministrativo-contabile né organi di governo propri.

  2. Le Sezioni coordinano l'attività  didattica e scientifica nei rispettivi settori scientifico-disciplinari, con i limiti di cui all'art. 2, comma 1, e in armonia con gli orientamenti espressi dal Consiglio (art. 6, comma 9).

  3. I coordinatori delle Sezioni sono eletti dal Consiglio nella medesima adunanza di cui all'art. 6, comma 9n, con mandato triennale. Di norma, dal coordinamento delle Sezioni è escluso il Direttore in carica. I coordinatori sono incaricati di informare compiutamente tutti i membri della Sezione di ogni iniziativa degli Organi dipartimentali che interessi i settori scientifico-disciplinari di appartenenza; hanno facoltà  di consultare ed interessare al funzionamento della Sezione i collaboratori a contratto nel campo della ricerca e della didattica; riferiscono al Direttore gli orientamenti espressi dalle Sezioni nelle loro adunanze, opportunamente verbalizzate, in ogni materia che riguardi la vita e le funzioni del Dipartimento.

 
- Art. 7 bis -
Centri

  1. Ove costituiti, i Centri Dipartimentali sono regolati da appositi regolamenti, subordinati al presente Regolamento del Dipartimento di Musica e Spettacolo e a quello generale di Ateneo.

  
- Art. 8 -
Segretario amministrativo

  1. Il Segretario amministrativo fa parte della Giunta a titolo consultivo, del Consiglio con pieno diritto e con le funzioni di segretario verbalizzante. Il Segretario amministrativo, con il consenso del Direttore, può proporre di affidare le funzioni di segretario verbalizzante ad altro membro dell'organo.

  2. Il Segretario amministrativo:

    a) predispone tecnicamente il bilancio preventivo e consuntivo, nonché la situazione patrimoniale;

    b) coordina le attività  amministrativo-contabili assumendo la responsabilità , in solido con il Direttore, dei conseguenti atti;

    c) collabora con il Direttore del Dipartimento per le attività  vòlte al migliore funzionamento della struttura, ivi compresa l'organizzazione dei corsi, dei convegni e dei seminari;

    d) è responsabile della Segreteria amministrativa del Dipartimento e coordina l'attività  del personale addetto.

  3. Il Segretario amministrativo individua, con il consenso del Direttore, tra il personale tecnico-amministrativo di qualifica pari o immediatamente inferiore alla propria dell'area amministrativo-contabile, chi lo dovrà  sostituire, limitatamente agli atti indifferibili e urgenti, nei limiti previsti dall'art. 56, comma 2, del d. lgs. 3/2/1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, nei casi di sua assenza o temporaneo impedimento. Qualora al Dipartimento non sia assegnata alcuna unità  di personale appartenente all'VIIIa e alla VIIa qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile, o non sia possibile provvedere ai sensi della precedente disposizione, in caso di assenza o di temporaneo impedimento del Segretario amministrativo e qualora non sia possibile provvedere diversamente, per la firma dei mandati di pagamento e delle reversali d'incasso provvede un funzionario designato dal Direttore amministrativo dell'Università .

   
- Art. 9 -
Fondi del Dipartimento e loro gestione

  1. Le entrate del Dipartimento sono individuate dal vigente Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità  dell'Università .

  2. La loro gestione e quella delle spese è disciplinata dalle norme di legge e dello stesso Regolamento.

   
- Art. 10 -
Afferenze al Dipartimento di docenti e ricercatori

  1. L'afferenza di nuovi docenti e ricercatori al Dipartimento è disposta dal Rettore sentito il Dipartimento. Essa decorre dall'inizio di ogni anno accademico.

  2. Per i docenti e ricercatori di nuova nomina l'afferenza decorre dalla data di presa di servizio.

  3. Per l'afferenza al Dipartimento valgono i seguenti criteri:

        - richiesta dell'interessato;
        - affinità  degli interessi da lui coltivati con le aree disciplinari del Dipartimento;
        - approvazione a maggioranza da parte del Consiglio di Dipartimento.

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