Archivio Storico:- ex Dipartimento di Musica e Spettacolo - Universita' di Bologna
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STATUTO GATM Art. 1 Denominazione E’ costituita l’associazione denominata “Gruppo Analisi e Teoria Musicale” (GATM). Art. 2 Sede L’associazione ha sede a Bologna attualmente presso il Dipartimento di Musica e Spettacolo dell’Università degli Studi di Bologna in via Barberia n.4. Il cambiamento di indirizzo non costituisce modifica dello statuto. Art. 3 Finalità L’associazione non ha fini di lucro e si propone di promuovere in Italia lo sviluppo dell’analisi e della teoria musicale mediante iniziative scientifiche e didattiche, costituzione di gruppi di studio, pubblicazioni, seminari e convegni. Si propone inoltre di tenere contatti con altre associazioni consimili in campo nazionale e internazionale. Art. 4 Organi Organi dell’associazione sono l’Assemblea dei soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Comitato Scientifico, il Collegio dei Sindaci. Art.5 Assemblea Possono essere soci del GATM, coloro che siano interessati ai suoi obiettivi statutari e siano in regola con il versamento della quota sociale. I soci si dividono in: a) soci fondatori che ne abbiano fatto richiesta; per soci fondatori si intendono la SIDM (Società Italiana di Musicologia), la SIEM (Società Italiana per l’Educazione Musicale), la IASPM (International Society for the Study of Popular Music, sezione italiana), l’AIMI (Associazione Italiana di Informatica Musicale) la SIE (Società Italiana di Etnomusicologia); b) soci istituzionali; per soci istituzionali si intendono associazioni culturali, biblioteche, istituzioni pubbliche e private; c) soci ordinari; per soci ordinari si intendono persone fisiche. L’Assemblea dei soci è composta da: - due rappresentanti per ogni socio fondatore, autonomamente designati dal socio stesso per un triennio; - un rappresentante anch’esso autonomamente designato, per ogni socio istituzionale - tutti i soci ordinari. L’Assemblea elegge il Comitato Scientifico e il Collegio dei Sindaci. Approva annualmente entro il 31 marzo i bilanci e le relazioni culturali e organizzative, delibera sulla modifica dello statuto, lo scioglimento dell’associazione, nonché su qualsiasi altro oggetto riguardante l’assetto organizzativo dell’associazione. Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. L’Assemblea viene convocata nella sede sociale o altrove dal Presidente. Su proposta motivata del Consiglio Direttivo o di almeno un quinto dei soci può essere convocata un'Assemblea straordinaria. In caso di impedimento a partecipare ai lavori dell'Assemblea, i rappresentanti dei Soci fondatori e dei Soci istituzionali possono essere sostituiti da loro supplenti; un socio ordinario può delegare un altro socio ordinario. Nessun membro dell’Assemblea può essere latore di più di due deleghe. Art.6 Presidente Il Presidente è eletto per tre anni dal Comitato Scientifico tra i suoi membri ed è rieleggibile; ha la rappresentanza legale dell’associazione e la firma sociale. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico, ne firma i verbali unitamente al segretario che li redige. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice-Presidente. Art.7 Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e dal Segretario, eletti dal Comitato Scientifico al suo interno, nominati per tre anni e rieleggibili. Esso ha compiti amministrativi ed organizzativi, compila i bilanci preventivo e consuntivo da presentare annualmente all’Assemblea, cura l’esecuzione delle deliberazioni assunte dagli altri organi sociali. Art.8 Comitato Scientifico Il Comitato Scientifico è composto: a) dai rappresentanti dei soci fondatori b) da 10 studiosi di analisi e teoria musicale eletti dall’Assemblea fra i soci ordinari. Le candidature devono pervenire alla Presidenza del GATM entro l’anno precedente l’Assemblea di nomina. I membri del Comitato Scientifico sono nominati per tre anni e sono rieleggibili. Il Comitato Scientifico elabora i programmi dell’associazione. Si riunisce almeno una volta l'anno su invito del Presidente, o di almeno un quarto dei suoi membri. Se per qualche ragione un membro del Comitato Scientifico decade, subentra al suo posto il primo dei non eletti. Il Comitato Scientifico ha facoltà di cooptare a propria discrezione fino a un massimo di due membri supplementari che parteciperanno a pieno diritto delle funzioni del Comitato stesso fino alla fine del triennio. Art. 9 Collegio dei Sindaci Il Collegio dei Sindaci è composto da tre soci, eletti per un triennio dall'Assemblea e rieleggibili, con il compito di controllare le scritture contabili e l'osservanza dello Statuto e di comunicare il proprio parere all'Assemblea. Art.10 Quote associative La quota annuale d'iscrizione permette di intervenire all’Assemblea con diritto di voto. I soci fondatori sono tenuti a versare una quota almeno cinque volte superiore rispetto a quella degli altri soci. Si considera sospeso un socio fondatore che a sei mesi dalla chiusura finanziaria dell’esercizio precedente, risulti ancora moroso. Art. 11 Anno sociale L’anno sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Art.12 Scioglimento In caso di scioglimento dell’associazione, l’attivo eventualmente risultante dalla liquidazione del patrimonio sarà destinato a finalità di utilità culturale e sociale relative al settore musicale. |