Archivio Storico:- ex Dipartimento di Musica e Spettacolo - Universita' di Bologna BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE

BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE

DI UN ASSEGNO DI RICERCA

 

(Art. 51 comma 6 L. 449/97 e relativo Regolamento di Ateneo: D.R. 309/98)
emanato con Decreto n. 5 del 10 marzo 1999

 

Modello di domanda

 

ART. 1 - Piano di Formazione

E' bandito un concorso per la erogazione di n. 1 (uno) assegno di ricerca, per lo svolgimento di attività di collaborazione al progetto di ricerca "Storia dell’opera italiana (storiografia; librettistica; archivi teatrali)", nell’ambito del seguente piano di formazione:

redazione della Storia dell’opera italiana, voll. I-II-III; revisione del vol. II*/** e avvio del vol. III*/** dell’edizione comparata de I libretti italiani di G. Fr. Haendel e le loro fonti; assistenza nella realizzazione del progetto GEMMA (gestione di eventi musicali con metodologie avanzate) e progetti collegati relativi agli archivi teatrali (con stages all’estero).

 

ART.2 - Requisiti di ammissione.

Il concorso è aperto ai laureati in DAMS che siano in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca nell'area cui si riferisce il progetto indicato all'articolo1.

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del presente bando, non avranno superato il 35 anno d’età (occorre non avere compiuto il trentaseiesimo anno alla scadenza del bando).

 

ART.3 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, indirizzata al Direttore del Dipartimento di Musica e Spettacolo, Via Barberia 4, 40123 Bologna, redatta in carta semplice (secondo il modello allegato), dovrà pervenire entro il 10 aprile 1999.

La domanda può essere presentata direttamente o inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

La presentazione diretta può essere effettuata presso la segreteria amministrativa nei seguenti orari dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

La data acquisizione delle istanze è stabilita e comprovata:

Nella domanda i candidati devono indicare, sotto la propria responsabilità:

I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero, ove questo non sia stato dichiarato equipollente al corrispondente titolo italiano, dovranno presentare i documenti di studio tradotti e legalizzati dalle competenti autorità.

Alla domanda i candidati devono allegare:

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi dell’articolo 10 della legge 31/12/96 n. 675, saranno trattati per le finalità di gestione delle procedure concorsuali.

 

Art. 4 - Valutazione comparativa dei candidati.

La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata da una Commissione giudicatrice designata dal Consiglio del Dipartimento del Dipartimento di Musica e Spettacolo, sulla base dell'esame dei titoli indicati al successivo comma 2 e di un colloquio, volto ad accettare l'idoneità allo svolgimento del programma di ricerca. Nel corso del colloquio la Commissione verificherà anche la conoscenza della lingua inglese, su argomenti riguardanti le materie del settore.

Costituiscono titoli valutabili il dottorato di ricerca, i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti sia in Italia che all'estero, nonché lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero (decreto MURST 11/2/98).

Sono inoltre valutabili titoli scientifici documentati pertinenti al settore per il quale viene conferito l'assegno, quali pubblicazioni scientifiche, tesi di laurea, di dottorato, di specializzazione, comunicazioni a congressi.

Il punteggio a disposizione della Commissione viene ripartito nel modo seguente:

La Commissione attribuisce fino ad un massimo di 30 punti per i titoli scientifici documentati (pubblicazioni, tesi, comunicazioni a congressi, ecc.) e fino ad un massimo di 10 punti per gli altri titoli documentati (laurea, dottorato, diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento e post-laurea, contratti di ricerca presso soggetti pubblici e privati, borse di studio, sia in Italia che all'estero, ecc.)

Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno conseguito almeno 21 dei 40 punti complessivamente previsti per i titoli.

L'elenco degli ammessi al colloquio verrà reso noto mediante pubblicazione presso il Dipartimento di Musica e Spettacolo, via Barberia 4, 40123 Bologna.

Il colloquio si svolgerà il giorno 22 aprile 1999, ore 11.00, presso il Dipartimento di Musica e Spettacolo, via Barberia 4, 40123 Bologna.

Il colloquio si intenderà superato dai candidati che abbiano ottenuto 31 punti sui 60 previsti per la prova orale.

Al termine della procedura concorsuale, la Commissione formulerà una graduatoria generale di merito, affissa nella sede degli esami.

 

ART.5 - Formalizzazione del rapporto.

Il candidato risultato vincitore sarà invitato a stipulare con il Dipartimento di Musica e Spettacolo un contratto di collaborazione alla ricerca

La stipula del contratto, destinato alla formazione, non dà in nessun modo luogo ad un rapporto di lavoro subordinato né a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

In caso di rinuncia, o di mancata accettazione nei termini che verranno comunicati, si procederà allo scorrimento della graduatoria.

 

ART.6 - Durata del rapporto.

Il contratto di cui all'articolo 5 ha durata di due anni ed è rinnovabile, fino a raggiungere una durata complessiva di otto anni, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa di studio per il dottorato di ricerca. La decisione sull'eventuale rinnovo spetta ad un apposita Commissione nominata dal Senato Accademico, su proposta del Consiglio del Dipartimento di Musica e Spettacolo.

Al termine di ciascun anno verrà comunque effettuata da parte del Consiglio del Dipartimento di Musica e Spettacolo una valutazione dell'attività svolta dal titolare dell'assegno.

L'erogazione dell'assegno è sospesa nei periodi d’assenza dovuti a gravidanza, servizio militare, malattia. In tali casi, la durata del rapporto protrae per il residuo periodo ai fini della realizzazione del piano di formazione, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione.

 

ART.7 - Importo dell'assegno.

Verrà corrisposto al firmatario del contratto un assegno pari a L.30.000.000 (trenta milioni) lordi annui. Tale importo è comprensivo dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) a carico dell'amministrazione erogante nella misura dovuta e della ritenuta previdenziale.

L'importo da corrispondersi in base al comma precedente verrà erogato in dodici rate anticipate mensili.

L'assegnatario, previo versamento del contributo richiesto, godrà della copertura assicurativa contro gli infortuni.

 

ART.8 - Divieto di cumulo, incompatibilità e aspettative.

Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare dell’assegno.

Il titolare dell'assegno in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell'assegno.

Non può essere titolare di assegni il personale di ruolo presso le Università, gli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del DPCM 30.12.93 n. 593 e successive modificazioni, l'ENEA e l'ASI.

La titolarità dell'assegno di ricerca non è compatibile con l'iscrizione a Scuole di Specializzazione. Agli iscritti alle Scuole di Specializzazione che risultino vincitori dell'assegno di ricerca si applica la sospensione del corso degli studi fino al termine del rapporto. Tale sospensione non è applicabile agli iscritti alle Scuole di Specializzazione medico chirurgiche disciplinate dal D.Igs. 257/91.

Ai fini dei divieti e delle incompatibilità di cui al primo, al terzo e al quarto comma del presente articolo, all'atto della stipula del contratto, e successivamente, all'inizio di ciascun anno di fruizione dell'assegno, il vincitore effettua apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Lo stesso dovrà impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione, rispetto a quanto dichiarato, che possa intercorrere nell'anno.

ART. 9 - Risoluzione del rapporto.

Costituirà causa di risoluzione del rapporto l'inadempimento rilevante ai sensi dell'Articolo 1460 c.c, secondo quanto disposto dal regolamento dell'Università degli Studi di Bologna che il vincitore dovrà dichiarare di conoscere e di accettare all'atto della stipula del contratto.

 

 

Bologna, 10 marzo 1999

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI MUSICA E SPETTACOLO

Professor Lorenzo Bianconi

 


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